Sez. 2, Sentenza n. 3632 del 27/03/2000 (Rv. 535077 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Notificazione - Ufficiale giudiziario - Competenza territoriale - Dell'ufficiale giudiziario di Roma e di quello in cui ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata - Alternatività - Competenza primaria dell'ufficiale giudiziario per la notificazione degli atti da compiere nell'ambito del circondario di appartenenza - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
La competenza a notificare il ricorso per cassazione è promiscua nel senso che appartiene, alternativamente, sia all'ufficiale giudiziario di Roma sia a quello del luogo in cui siede il giudice "a quo" (art. 107 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229). Ma non si tratta di una competenza esclusiva, poiché si affianca a quella che primariamente e principalmente, a norma dell'art. 106 del citato DPR, appartiene all'ufficiale giudiziario, relativamente agli atti da compiere nell'ambito del circondario al quale è addetto.
Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)