Sez. 2, Sentenza n. 8557 del 28/08/1998 (Rv. 518445 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Effettuazione da parte di ufficiale giudiziario territorialmente incompetente - Nullità relativa - Raggiungimento dello scopo dell'atto - Ricorso incidentale per cassazione - Sanatoria - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA
La nullità di notificazione del ricorso per cassazione perché eseguita da un ufficiale giudiziario incompetente, è sanata con effetto "ex tunc" per il raggiungimento dello scopo dell'atto (art. 156 cod. proc. civ.) con la proposizione del controricorso e del ricorso incidentale della parte intimata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 880
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)