Sez. L, Sentenza n. 11210 del 12/11/1997 (Rv. 509819 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Persone non residenti o non domiciliate nella circoscrizione territoriale dell'ufficiale giudiziario - Riferimento dell'atto ad un procedimento di competenza del giudice dell'ufficio giudiziario proprio dell'ufficiale notificante - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
Ai sensi dell'art. 106, d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l'ufficiale giudiziario è competente a notificare per mezzo del servizio postale atti del suo ministero a persone residenti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l'atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto. Ma la conseguente nullità per violazione di tale disposizione è sanata dalla costituzione in giudizio della persona cui l'atto è stato notificato.
Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)