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Sez. 2, Sentenza n. 846 del 03/05/1967 (Rv. 326975 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - OBBLIGO ASSICURATIVO - SOVRAINTENDENTE AL LAVORO - NOZIONE - AIUTO REGISTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326975-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - OBBLIGO ASSICURATIVO - SOVRAINTENDENTE AL LAVORO - NOZIONE - AIUTO REGISTA - ESCLUSIONE.*

Sovrintendente al lavoro ex art. 4 del T.U. 30 giugno 1965 n.1124 (gia art. 18 del R.d. 17 agosto 1935, n.1765) e soltanto chi, esperto in determinati lavori manuali, e stato specificamente preposto dall'imprenditore a guidare, in modo diretto e continuo, quei lavori, cioe a dirigere da vicino l'esecuzione materiale dei lavori stessi, affidati ad operai a lui sottoposti, con poteri di controllo e di sorveglianza, dal lato tecnico, mediante istruzioni, correzioni, modifiche ed anche, se necessario, intervenendo di persona e sostituendosi all'operaio, partecipando, cosi, direttamente e continuamente alla fase esecutiva dei lavori. L'aiuto -regista, nelle riprese di una produzione cinematografica, non partecipa in modo diretto e continuo, stando presso gli operai, all'esecuzione materiale dei lavori per la realizzazione delle scene, degli effetti di luce, dei costumi, delle truccature, dei movimenti di macchina ecc., ma accerta che gli ordini impartiti dal regista siano esattamente eseguiti e, pertanto, ai fini dell'Obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non puo essere qualificato un sovraintendente.*

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)