Sez. L, Sentenza n. 880 del 12/02/1982 (Rv. 418730 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - SOVRINTENDENTE AL LAVORO DEGLI ALTRI - ASSOGGETTABILITÀ ALL'ASSICURAZIONE - ESTREMI - TECNICI DIPENDENTI DELL'ENTE APPALTANTE DI UN'OPERA PUBBLICA CON FUNZIONI DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - SOVRINTENDENTE AL LAVORO DEGLI ALTRI - ASSOGGETTABILITÀ ALL'ASSICURAZIONE - ESTREMI - TECNICI DIPENDENTI DELL'ENTE APPALTANTE DI UN'OPERA PUBBLICA CON FUNZIONI DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 4 n. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, posto in relazione con l'art. 9 dello stesso decreto, è da considerare "sovrintendente al lavoro degli altri", e compreso, perciò, nell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, chi, pur rivestito di qualifica impiegatizia, è preposto in maniera immediata, diretta e continua alla sorveglianza tecnica dell'attività lavorativa altrui ed è alle dipendenze dello stesso datore di lavoro che si giova dell'attività manuale protetta. Detta qualità non può, pertanto, essere riconosciuta ai tecnici (Geometri ed assistenti) dipendenti dell'ente che ha concesso in appalto l'esecuzione di un'opera pubblica, i quali, senza partecipare al processo produttivo, realizzato dall'impresa appaltatrice, ne controllano le fasi, al fine di verificare, nell'interesse del committente, la conformità dell'opera alle pattuizioni contenute nel contratto di appalto. (V 4213/76, mass n 382890; (V 846/67, mass n 326975).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)