Sez. 5, Sentenza n. 29565 del 29/12/2011 (Rv. 621034 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - Adozione nei confronti di soggetto fallito - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborso dell'IVA l'Amministrazione non può adottare il provvedimento di fermo amministrativo previsto dall'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nei confronti di soggetti falliti, essendo incompatibile con la previsione dell'art. 51 legge fall., in quanto volto a "prenotare" una frazione di patrimonio del fallito, sottraendola alle massa destinata alla soddisfazione dei creditori concorsuali, in vista di una futura ed eventuale compensazione con un controcredito della P.A. non opponibile in compensazione, perchè non definitivamente accertato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)