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Sez. 3, Sentenza n. 11841 del 30/10/1992 (Rv. 479253 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disposizioni processuali - Controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone - Tentativo obbligatorio di conciliazione - In genere | Domanda di conciliazione - Proposizione nel termine di sei mesi dal rilascio dell'immobile locato - Successiva domanda di determinazione del canone legale e di ripetizione delle somme non dovute - Decadenza ex art. 79 legge n. 392 del 1978 - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479253-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disposizioni processuali - Controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone - Tentativo obbligatorio di conciliazione - In genere

In tema di locazione di immobili urbani, la decadenza del conduttore dalla ripetizione delle somme versate in eccesso rispetto alla misura legale è impedita dalla presentazione, nel termine di sei mesi indicato dall'art. 79 della legge sull'equo canone, della domanda di conciliazione prescritta dall'art. 44 della legge medesima, ancorché la domanda di accertamento del canone e di ripetizione delle somme versate in eccesso sia presentata oltre il detto termine, perché, costituendo la domanda di conciliazione componente essenziale della domanda introduttiva dell'unitario processo di cognizione di accertamento del canone e di ripetizione, questo deve ritenersi iniziato con la domanda di conciliazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2966, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)