Sez. 3, Sentenza n. 10884 del 19/10/1995 (Rv. 494281 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE | Decadenza prevista dal secondo comma dell'art. 79 legge n. 392 del 1978 - Domanda di conciliazione - Effetto interruttivo della decadenza - Sussistenza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE
In tema di locazioni di immobili ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore dopo avere esperito il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 44 legge 27 luglio 1978 n. 392 in ordine alla domanda di determinazione del canone, la proponga successivamente in giudizio in uno a quella di ripetizione delle somme versate in eccesso rispetto alla misura legale, le anzidette domande e la preventiva istanza di conciliazione costituiscono componenti di un unica domanda giudiziaria introduttiva di un unitario processo di cognizione, di guisa che dovendosi il processo unitario considerare iniziato con la domanda di conciliazione, ove questa sia stata proposta nel termine di sei mesi dal rilascio dell'immobile locato non sussiste la decadenza di cui all'art. 79 della citata legge, anche se la domanda di determinazione del canone legale e di ripetizione delle somme non dovute siano state proposte oltre detto termine.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 43 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)