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Sez. 3, Sentenza n. 9001 del 27/08/1999 (Rv. 529473 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE | Tentativo obbligatorio di conciliazione - In genere - Domanda di conciliazione - Proposizione nel termine di sei mesi dal rilascio dell'immobile locato - Domanda, proposta successivamente alla scadenza di detto termine, di determinazione del canone legale e di ripetizione delle somme non dovute - Decadenza ex art. 79 della legge n. 392 del 1978 - Esclusione - Facoltà del conduttore di agire decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione - Obbligo di proporre la domanda di determinazione del canone una volta trascorsi i novanta giorni, senza attendere l'esito della procedura conciliativa - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529473-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - IN GENERE

In tema di locazione di immobili urbani, la decadenza del conduttore dalla ripetizione delle somme versate in eccesso rispetto alla misura legale è impedita dalla presentazione, nel termine di sei mesi dal rilascio dell'immobile locato, indicato dall'art. 79 della legge sull'equo canone, della domanda di conciliazione prescritta dall'art. 44 della legge medesima, ancorché la domanda di accertamento del canone e di ripetizione delle somme versate in eccesso sia presentata oltre detto termine, perché, costituendo la domanda di conciliazione componente essenziale della domanda introduttiva dell'unitario processo di cognizione di accertamento del canone e di ripetizione, questo deve ritenersi iniziato con la domanda di conciliazione. La possibilità, riconosciuta al conduttore dall'art. 45 della legge n. 392 del 1978, di proporre comunque la domanda di restituzione delle somme che assume versate in eccesso, una volta che siano decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione, ha il solo scopo di evitare di porre a carico del conduttore la eventuale durata della fase conciliativa oltre tale lasso di tempo, ma non impone a quest'ultimo, una volta decorsi i novanta giorni, di proporre la domanda giudiziale senza attendere la fine della procedura di conciliazione, il cui esito positivo è comunque idoneo ad evitare la fase contenziosa.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)