Sez. 1, Sentenza n. 3723 del 18/06/1982 (Rv. 421685 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
La responsabilità prevista dall'art. 21 legge fallimentare nei confronti del creditore che ha proposto istanza di fallimento, poi revocato, configura una particolare applicazione, al processo fallimentare, della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 cod. proc. civ. e, stante l'identità funzionale tra la procedura fallimentare e la comune procedura esecutiva, l'affermazione della detta responsabilità postula l'accertato difetto di normale prudenza del creditore istante, quando il fallimento sia revocato per la inesistenza del credito, o una condotta dolosa o gravemente colposa del medesimo, quando la revoca dipenda dalla Mancanza dei presupposti del fallimento. (nella specie, la Corte suprema in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del giudice del merito che ha esclusa la responsabilità del creditore, per la revoca del fallimento per insussistenza dello stato di insolvenza in considerazione della condotta del debitore, che, in Sede di istruttoria prefallimentare, aveva dichiarato "di non potere pagare" il debito, sulla cui base era stata richiesta la dichiarazione di fallimento). (V 4230/74, mass n 372903 sulla prima parte; (V 1274/69, mass n 339928 sulla prima parte; (V 3540/77, mass n 387133 sulla prima parte; (V 886/68, mass n 332216 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)