Sez. 2, Sentenza n. 1993 del 10/04/2000 Cc. (dep. 20/04/2000) Rv. 215900 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE | Appello del p.m. per avere il g.i.p. escluso la sussistenza delle esigenze cautelari - Dovere del tribunale a valutare anche la configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza - Sussistenza - Violazione del principio devolutivo - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE
Qualora, richiesto dell'emissione di un provvedimento coercitivo, il giudice per le indagini preliminari ritenga sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e mancanti le esigenze cautelari, il tribunale, investito dell'appello del pubblico ministero su questo secondo profilo, ha pieno potere di cognizione su entrambi i presupposti indicati senza che ciò comporti una violazione del principio devolutivo, dovendosi ritenere che la limitazione della cognizione ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi, stabilita dall'art. 597 cod. proc. pen., comporti comunque per il giudice di secondo grado l'obbligo di esaminare anche tutti i punti indissolubilmente legati a quelli espressamente oggetto del gravame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)