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Sez. 2, Sentenza n. 1243 del 13/02/1997 Cc. (dep. 17/04/1997) Rv. 207556 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE | Appello del P.M. per avere il Gip escluso la sussistenza delle esigenze cautelari - Misura disposta in accoglimento del gravame - Motivazione anche in ordine alla sussistenza dei gravi indizi - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207556-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE

Qualora il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo a cagione della ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, sul presupposto della configurabilità, nel caso sottoposto al suo esame, dei gravi indizi di colpevolezza, il tribunale investito dell'appello proposto dal pubblico ministero ha l'onere, al fine di disporre la richiesta misura in accoglimento del gravame, di prendere in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen. e pertanto di adeguatamente motivare non solo in relazione al novellato giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, ma anche in ordine alla già ritenuta configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, della quale l'indagato non aveva alcun interesse a dolersi essendo stata comunque disattesa nei suoi confronti la richiesta di applicazione della misura coercitiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)