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Sez. 4, Sentenza n. 24997 del 22/03/2012 Ud. (dep. 21/06/2012) Rv. 253303 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Morte del lavoratore conseguente a patologia determinata dall'esposizione alle polveri di amianto - Condotta omissiva dei responsabili dell'azienda - Assenza di dati certi sull'epoca di insorgenza della malattia - Conseguenze in tema di nesso di causalità.
Stato
decisa il 2012-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253303-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE

Sussiste il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso - nella specie legato all'inalazione di polveri di amianto - anche quando non si possa stabilire il momento preciso dell'insorgenza della malattia tumorale, in quanto, a tal fine, è sufficiente che la condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale abbia prodotto un aggravamento della malattia o ne abbia ridotto il periodo di latenza, considerato che anche quest'ultimo incide in modo significativo sull'evento morte, riducendo la durata della vita. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello, confermando quella di primo grado, ha affermato la responsabilità per omicidio colposo degli imputati, legali rappresentanti di una ditta, per avere adibito il dipendente ai lavori di copertura di tetti con lastre di eternit senza apprestare le precauzioni previste dalla legge, determinando la morte dello stesso lavoratore per mesotelioma pleurico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)