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Sez. 2, Sentenza n. 662 del 09/03/1973 (Rv. 362777 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - PER TERRITORIO - ACCERTAMENTO AD OPERA DEL GIUDICE E DEDUZIONE AD OPERA DELLA PARTE DI MOTIVI DI INCOMPETENZA NON PROSPETTATI IN LIMINE LITIS - INAMMISSIBILITA - AFFERMAZIONE DELLA COMPETENZA PER MOTIVI NON PROSPETTATI DALLE PARTI - AMMISSIBILITA ANCHE IN SEDE DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1973-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362777-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - PER TERRITORIO - ACCERTAMENTO AD OPERA DEL GIUDICE E DEDUZIONE AD OPERA DELLA PARTE DI MOTIVI DI INCOMPETENZA NON PROSPETTATI IN LIMINE LITIS - INAMMISSIBILITA - AFFERMAZIONE DELLA COMPETENZA PER MOTIVI NON PROSPETTATI DALLE PARTI - AMMISSIBILITA ANCHE IN SEDE DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA.*

Il motivo posto a sostegno dell'eccezione di incompetenza per territori, per il carattere dispositivo dell'eccezione e per la preclusione della sua proposizione dopo il primo atto difensivo, stabilita dall'art 38 cod proc civ, vincola l'attivita del giudice - ivi compresa la Corte di Cassazione in Sede di regolamento di Competenza -, nel senso che questi non puo rilevare motivi di incompetenza non prospettati, e la parte, a sua volta, non puo nell'ulteriore corso del giudizio aggiungerne altri rispetto a quelli gia dedotti in limine litis ne puo apportare ad essi qualsiasi mutamento. Riguardo all'attivita del giudice, tale vincolo, peraltro, opera soltanto per la pronuncia declinatoria e non anche per quella affermativa della Competenza, a sostegno della quale ben puo il giudice rilevare e addurre ex officio i motivi che la giustificano, prescindendo quindi dalla prospettazione delle parti, ove sussistano motivi, anche di semplice preclusione, che ostino alla pronuncia declinatoria. E cio anche in Sede di regolamento, laddove la Corte di Cassazione, con piena autonomia di giudizio rispetto alla sentenza impugnata, puo liberamente valutare la situazione alla stregua di tutti gli elementi di fatto gia acquisiti e rilevare, anche di ufficio, tanto le ragioni che determinano il criterio di Competenza, pur se non dedotte nella sentenza impugnata o dalle parti, quanto le preclusioni nelle quali sia incorso chi eccepisce la incompetenza. (V 3185/72, mass n 360976).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)