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Sez. 3, Sentenza n. 377 del 04/02/1976 (Rv. 379044 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - VINCOLATIVITA - LIMITI - PRONUNCIA AFFERMATIVA DELLA COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1976-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379044-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - VINCOLATIVITA - LIMITI - PRONUNCIA AFFERMATIVA DELLA COMPETENZA.*

I motivi esposti in limine litis per negare la Competenza per territorio del giudice adito vincolano il giudice e la parte che li ha dedotti, nel senso che non possono, in prosieguo, esserne rilevati altri: tale vincolo opera soltanto per la pronuncia declinatoria e non anche per quella affermativa della Competenza, a sostegno della quale il giudice adito e la Corte di Cassazione, in Sede di regolamento di Competenza, possono anche d'ufficio rilevare i motivi che la giustificano. (Conf 662/73, mass n 362777; (Conf 3185/72, mass n 360976; (Conf 1390/70, mass n 347162).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)