Sez. 3, Sentenza n. 10566 del 09/05/2007 (Rv. 597793 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE | Preavviso - Funzione - Fissazione di un secondo accesso - Rinnovo del preavviso - Necessità - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE
Nella procedura esecutiva di rilascio di immobile, il preavviso prescritto dall'art. 608 cod. proc. civ. assolve la finalità di preavvertire l'esecutato del prossimo inizio dell'azione esecutiva, al fine di consentirgli l'adempimento spontaneo e di essere, comunque, presente alla immissione in possesso del creditore procedente, e non deve essere, perciò, rinnovato nel caso in cui, dopo un primo accesso, ne sia disposto un altro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)