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Sez. 6, Sentenza n. 40708 del 31/10/2006 Ud. (dep. 13/12/2006) Rv. 235471 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Omesso pagamento dell'assegno stabilito dal giudice civile - Accertamento da parte del giudice penale - Mezzi di sussistenza - Distinzione rispetto all'assegno stabilito dal giudice civile - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235471-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 570, comma secondo, cod. pen. nell'ipotesi di mancata corresponsione - anche parziale - da parte del coniuge obbligato al versamento dell'assegno stabilito in sede di separazione coniugale, il giudice penale deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare in concreto ai beneficiari i mezzi di sussistenza, accertamento che è diverso e indipendente da quello compiuto dal giudice civile per la determinazione dell'assegno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)