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Sez. 6, Sentenza n. 5523 del 21/03/1996 Ud. (dep. 04/06/1996) Rv. 204873 - 01

Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa prestazione di mezzi di sussistenza | Mezzi di sussistenza - Nozione - Accertamento da parte del giudice penale - Distinzione rispetto all'assegno stabilito dal giudice civile.
Stato
decisa il 1996-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204873-01

Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Omessa prestazione di mezzi di sussistenza

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cod. pen.) occorre distinguere tra assegno stabilito dal giudice civile e mezzi di sussistenza, essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla valutazione del giudice civile. Invero la nozione di mezzi di sussistenza comprende solo ciò che è necessario per la sopravvivenza dei familiari dell'obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene. Pertanto, nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato dell'assegno stabilito in sede civile, il giudice penale, al fine di ritenere la configurabilità del reato di cui all'art. 570 capoverso n. 2 cod. pen., deve accertare se per effetto di tale condotta siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza. L'ipotesi di reato si realizza infatti solo se sussistono da una parte lo stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e dall'altra la concreta capacità economica dell'obbligato a fornirglieli. L'accertamento del secondo presupposto non può essere meno rigoroso rispetto a quello del primo poiché solo la prova certa di tale capacità - o del fatto che essa sia venuta meno per una volontaria determinazione del colpevole - può giustificare un'affermazione di responsabilità penale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)