diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 1172 del 12/11/1998 Ud. (dep. 28/01/1999) Rv. 213336 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Mezzi di sussistenza - Nozione - Omesso pagamento dell'assegno stabilito dal giudice civile - Coincidenza dei due concetti - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213336-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare per mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza, occorre distinguere tra assegno stabilito dal giudice civile e mezzi di sussistenza: detta ultima nozione comprende, infatti, solo ciò che è necessario per la sopravvivenza dei familiari dell'obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene. Pertanto, nell'ipotesi di mancata corresponsione dell'assegno stabilito in sede civile - in tutto o in parte - da parte del coniuge obbligato al versamento, il giudice penale deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)