Sez. 1, Sentenza n. 3823 del 06/06/1983 (Rv. 428739 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
L'importanza dell'inadempimento, ai fini della risoluzione del contratto a norma dell'art. 1455 cod. civ. può essere esclusa dalla limitata consistenza dell'interesse leso o dalla scarsa Rilevanza dell'inadempimento, che consenta, per le sue ridotte proporzioni, di ritenere salvo ed integro l'equilibrio contrattuale secondo buona fede. Il giudizio sull'importanza dell'inadempimento deve essere fondato sopra un criterio idoneo a coordinare l'elemento obiettivo rappresentato dalla mancata od inesatta prestazione nel quadro dell'esecuzione generale del contratto, con l'elemento soggettivo consistente nell'interesse concreto della controparte all'esatta e tempestiva prestazione. (Conf 4772/80, mass n 408580; (Conf 626/79, mass n 396776).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)