Sez. 3, Sentenza n. 5755 del 24/10/1988 (Rv. 460282 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Ai fini della risoluzione del contratto a norma dell'art. 1455 cod. civ., il giudizio sull'importanza dell'inadempimento deve essere fondato sopra un criterio idoneo a coordinare l'elemento obiettivo rappresentato dalla mancata od inesatta prestazione nel quadro dell'esecuzione generale del contratto, con l'elemento soggettivo consistente nell'interesse concreto della controparte all'esatta e tempestiva prestazione. (V 1300/85, mass n 439389; (V 4841/84, mass n 436761; (Conf 3823/83, mass n 428739; (Conf 4772/80, mass n 408580; (Conf 626/79, mass n 396776).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)