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Sez. 3, Sentenza n. 4772 del 21/07/1980 (Rv. 408580 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408580-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'importanza dell'inadempimento puo essere desunta o dalla limitata importanza dell'interesse leso o dalla scarsa portata dello inadempimento medesimo, che, pur afferendo ad un interesse determinante nell'equilibrio delle prestazioni, consenta, per le sue ridotte proporzioni, di ritenere sostanzialmente salvo tale equilibrio contrattuale secondo buona fede.Infatti, il giudizio dell'importanza dell'inadempimento deve ispirarsi ad un criterio di equita che permetta di coordinare la valutazione dell'elemento obiettivo della mancata od inesatta prestazione, nel quadro dell'esecuzione generale del contratto, con l'elemento soggettivo, cioe con l'interesse concreto dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione. (Conf 626/79, mass n 396776).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)