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Sez. L, Sentenza n. 7870 del 16/07/1991 (Rv. 473157 - 01)

Professionisti - Previdenza | Ingegneri e architetti - Cassa di Previdenza e assistenza - Esclusione dei professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria - Restituzione o conteggio dei contributi versati - Art. 6 della legge n. 1046 del 1971 - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1991-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473157-01

Professionisti - Previdenza

L'art. 6 della legge 11 novembre 1971 n. 1046 - che, a seguito dell'esclusione dalla Cassa di previdenza e assistenza, disposta dall'art. 3 della stessa legge, degli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, prevede la restituzione dei contributi ridotti versati in precedenza durante il periodo d'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria, o, in alternativa (su domanda degli interessati), il conteggio dei contributi suddetti nel trattamento pensionistico spettante a norma delle leggi allora vigenti - si applica non solo ai professionisti che, svolgendo un'attività lavorativa al momento dell'entrata in vigore della legge, cessavano automaticamente di essere iscritti alla Cassa di previdenza, ma anche a coloro che, avendo svolto tale attività in epoca anteriore, conservavano il diritto ad essere iscritti alla Cassa medesima. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio suesposto, ha escluso che il versamento, da parte del professionista, di contributi pieni invece che ridotti, in relazione agli anni di attività lavorativa subordinata precedentemente svolta, potesse far considerare tale periodo come periodo di esercizio di attività di libero professionista).

Riferimenti normativi: Legge 04/03/1958 num. 179 art. 4, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 3, Legge 11/11/1971 num. 1046 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)