Sez. L, Sentenza n. 3008 del 06/02/2009 (Rv. 606897 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Rapporto di lavoro degli addetti ad un impianto di distribuzione di carburanti - Interposizione del gestore da parte della società petrolifera - Criteri di individuazione - Riferibilità del prodotto economico della gestione alla società petrolifera - Rilevanza determinante.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Nell'ambito del rapporto di lavoro degli addetti ad un impianto di distribuzione di carburanti, ai fini dell'accertamento di un'interposizione del gestore da parte della società petrolifera, non è significativa la proprietà dei mezzi tecnici (apparecchi di distribuzione ed attrezzature fisse e mobili, nonché immobili destinati al ricovero del gestore e degli utenti ed al deposito dei prodotti in confezioni), che è generalmente della società (con l'uso affidato in cessione gratuita al gestore), né è significativo l'esercizio dei poteri direttivi ed il loro affidamento al gestore, ma resta determinante il prodotto economico (positivo o negativo) della gestione, il quale, ove sia direttamente, esclusivamente e definitivamente riferibile alla società petrolifera, delinea l'interposizione.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST., Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 16 CORTE COST., DPR 27/10/1971 num. 1269 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)