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Sez. L, Sentenza n. 16551 del 21/08/2004 (Rv. 576071 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Accertamento - Impiego di macchine e attrezzature fornite dall'appaltante dietro compenso - Modesta rilevanza rispetto alla qualità dei servizi forniti dall'appaltatore - Configurabilità di appalto illecito - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576071-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Ai fini dell'accertamento dell'ipotesi di appalto illecito di manodopera prevista dall'art. 1, comma terzo, della legge n. 1369 del 1960, l'impiego, da parte dell'appaltatore, di macchine e attrezzature di proprietà dell'appaltante dietro relativo compenso non configura di per sè l'ipotesi vietata dalla legge, la quale, al contrario, va esclusa allorquando tali macchine ed attrezzature assumano una modesta rilevanza rispetto alla qualità dei servizi forniti dall'appaltatore, sì che in capo a quest'ultimo possa comunque riconoscersi un reale rischio economico di impresa. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso l'intermediazione illecita in relazione ad una società appaltatrice della gestione contabile e amministrativa di società facenti parte dello stesso gruppo di imprese, sul presupposto che la società appaltatrice aveva organizzato in modo del tutto autonomo il lavoro dei propri dipendenti, sicché l'impiego delle macchine ed attrezzature di una sola di tali società - dietro corresponsione di un canone a prezzo di mercato - era risultato del tutto irrilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)