Sez. 1, Sentenza n. 5879 del 12/06/1998 (Rv. 516415 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Occupazione autorizzata - Maggiori periodi conseguenti alle proroghe di legge - Azione dell'amministrazione - Legittimità - Mancata emissione del decreto di esproprio - Occupazione successiva - Illegittimità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)
Nel caso di occupazione di urgenza di un suolo per l'esecuzione di opera pubblica, non seguita dal decreto di espropriazione nei termini di legge, tutto quanto si produce nel periodo di occupazione autorizzata ha per definizione il carattere della legittimità ed è improduttivo di danno nei termini di cui all'art. 2043 cod. civ., mentre soltanto a partire dal momento in cui termina l'occupazione legittima può concettualmente realizzarsi l'illecito aquiliano e inizia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno: nell'occupazione legittima sono da ricomprendere i maggiori periodi determinati dalle proroghe dei termini di scadenza disposte dal D.L. 901 del 1984 conv. in legge 42 del 1985, dal D.L. 534 del 1987 conv. in legge 47 del 1988, e dalla legge 158 del 1991.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)