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Sez. 1, Sentenza n. 4723 del 28/05/1997 (Rv. 504735 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione d'urgenza non seguita dal decreto di espropriazione - Illecito aquiliano - Inizio - Dal momento terminale dell'occupazione illegittima - Conseguenze - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza del termine quinquennale - Determinazione - Liquidazione del danno - Criterio - Limitazione introdotta dalla legge n. 622 del 1996 - Procedimento in corso - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504735-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nel caso di occupazione d'urgenza di un suolo per l'esecuzione di un'opera pubblica non seguita dal decreto di espropriazione nei termini di legge tutto quanto si produce nel periodo di occupazione autorizzata ha per definizione il carattere della legittimità ed è improduttivo di danno nei termini di cui all'art. 2043 cod. civ., mentre soltanto a partire dal momento in cui termina l'occupazione legittima può concettualmente realizzarsi l'illecito aquiliano ed inizia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno. Pertanto, ancorché il compimento dell'opera pubblica sia avvenuto precedentemente alla scadenza dell'occupazione autorizzata, la domanda risarcitoria proposta entro il quinquennio da tale scadenza, deve considerarsi tempestiva e la liquidazione del risarcimento va effettuata tenendo conto o (anche in sede di rinvio) quale "jus superveniens" della limitazione alla misura del risarcimento introdotta in materia dall'art. 3 comma sessantacinquesimo della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede la sua applicabilità alle occupazioni illegittime anteriori al 30 settembre 1996, anche se oggetto di procedimenti in corso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)