Sez. 1, Sentenza n. 12520 del 05/12/1995 (Rv. 494948 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione d'urgenza non seguita dal decreto di espropriazione - Illecito aquiliano - Inizio - Dal momento in cui ha avuto termine l'occupazione legittima - Conseguenze - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza del termine quinquennale - Determinazione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Nel caso di occupazione d'urgenza di un suolo per l'esecuzione di un'opera pubblica, non seguita dal decreto di espropriazione nei termini di legge, tutto quanto si produce nel periodo di occupazione autorizzata ha, per definizione, il carattere della legittimità ed è improduttivo di danno nei termini di cui all'art. 2043 cod. civ., mentre soltanto a partire dal momento in cui termina l'occupazione legittima può concettualmente realizzarsi l'illecito aquiliano ed inizia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, ancorché il compimento dell'opera pubblica sia avvenuto in epoca precedente. Nè ai fini della determinazione del momento in cui si realizza l'illecito assumono rilievo il provvedimento con cui è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ed i termini da esso decorrenti per l'emanazione di ulteriori atti del procedimento. (Nella specie, la S.C., enunciando i suddetti principi, ha cassato la sentenza impugnata, secondo la quale l'occupazione di urgenza sarebbe divenuta illegittima - e quindi l'azione amministrativa illecita - alla scadenza di due anni dalla data di apposizione del vincolo ai terreni, e non alla scadenza del biennio dalla data dell'effettiva occupazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)