Sez. 1, Sentenza n. 11796 del 29/11/1993 (Rv. 484527 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Espropriazione sostanziale - Risarcimento del danno - Diritto - Prescrizione quinquennale - Termine - Decorrenza.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno
Nel caso di occupazione d'urgenza di un suolo per l'esecuzione di opera pubblica, non seguita dal decreto di espropriazione nei termini di legge, tutto quanto si produce nel periodo di occupazione autorizzata ha, per definizione, il carattere della legittimità ed è improduttivo di un danno nei termini di cui all'art. 2043 cod. civ., mentre soltanto a partire dal momento in cui termina l'occupazione legittima può concettualmente realizzarsi l'illecito aquiliano ed inizia a decorrere il termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, ancorché il completamento dell'opera pubblica sia avvenuto in epoca precedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)