Sez. 1, Sentenza n. 4450 del 28/03/2001 (Rv. 545227 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Aziende unità sanitarie locali istituite ex D.Lgs. 502/1992 - Disciplina ex art. 6 legge 724/1994 - Successione "ex lege" delle regioni (e non delle ASL) nei rapporti obbligatori di pertinenza delle soppresse USL - Configurabilità - Applicazione del principio anche alla regione Sicilia - Legittimità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Il principio secondo il quale, in base all'art. 6 della legge 724/1994, si è realizzata una fattispecie di successione "ex lege" delle regioni (e non delle ASL) nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali si applica anche con riferimento alla regione Sicilia, non rilevando, in contrario, il disposto della legge regionale n. 30 del 1993, il cui art. 55 ha inteso soltanto escludere che la soppressione delle USL costituisse causa automatica di risoluzione ovvero di scioglimento di pregressi contratti o convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della citata legge regionale.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Sicilia 06/07/1993 num. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)