Sez. L, Sentenza n. 6554 del 18/03/2009 (Rv. 607567 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Rapporto di pregiudizialità - Configurabilità - Identità delle parti - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza di sospensione impugnata, ritenendo che il giudice, investito della controversia concernente l'entità del trattamento pensionistico dovuto al pensionato dell'INPS, non è tenuto ad aspettare che si concluda con il passaggio in giudicato la controversia tra l'INPS ed il datore di lavoro circa l'entità dell'imponibile contributivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)