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Sez. 2, Sentenza n. 2527 del 19/03/1999 (Rv. 524309 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Condebitori solidali per il compenso ad un professionista - Condanna di tutti - Appello soltanto di taluni per accertare la responsabilità esclusiva del conferente l' incarico - Litisconsorzio necessario di tutti - Necessità - Fondamento - Dipendenza delle cause.
Stato
decisa il 1999-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524309-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Sussiste litisconsorzio necessario tra condebitori, solidalmente condannati in primo grado per il pagamento dell' onorario ad un professionista, se alcuni di essi appellano la relativa sentenza anche per chiedere la riforma dell' accertamento della loro corresponsabilità, e l' affermazione invece di quella esclusiva di colui che aveva conferito l' incarico, configurandosi la dipendenza delle cause e pertanto - oltre che per l' impugnazione incidentale del creditore della medesima sentenza sul quantum, ottenuta nei confronti di tutti - il contraddittorio tra costoro deve esser integro, a pena di nullità del procedimento di secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)