Sez. L, Sentenza n. 4500 del 10/07/1981 (Rv. 415213 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - SFORZO FISICO - NOZIONE - PASSAGGIO DEL LAVORATORE DALLA POSIZIONE ACCOSCIATA A QUELLA ERETTA - ROTTURA DEL MENISCO CONSEGUENTE ALLA MERA ROTAZIONE DEL GINOCCHIO - CAUSA VIOLENTA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - SFORZO FISICO - NOZIONE - PASSAGGIO DEL LAVORATORE DALLA POSIZIONE ACCOSCIATA A QUELLA ERETTA - ROTTURA DEL MENISCO CONSEGUENTE ALLA MERA ROTAZIONE DEL GINOCCHIO - CAUSA VIOLENTA - ESCLUSIONE.*
Lo sforzo fisico costituente causa violenta dell'infortunio del lavoratore e quello che implica la messa in Azione di energie fisiche muscolari allo scopo del compimento di un lavoro il quale richieda il superamento di una resistenza anormale o, almeno, notevolmente superiore a quella abituale. Conseguentemente, non costituisce infortunio indennizzabile la rottura del menisco subita dal lavoratore a seguito del semplice movimento di rotazione del ginocchio, compiuto nel passare dalla posizione accosciata a quella eretta. (V 6425/80, mass n 410186; (V 5232/80, mass n 409074; (V 1514/71, mass n 351868).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)