Sez. 1, Sentenza n. 32963 del 11/05/2010 Ud. (dep. 08/09/2010) Rv. 248235 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ | Dichiarazioni rese da persona non identificata sul luogo del reato - Annotazione di servizio - Giudizio abbreviato - Utilizzabilità - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ
È utilizzabile a fini probatori nel giudizio abbreviato l'annotazione di servizio redatta dal personale di polizia giudiziaria intervenuto sul luogo del reato e nella quale sono riportate le dichiarazioni rilasciate da persona ivi presente, di cui non è stato possibile procedere alla compiuta identificazione. (In motivazione la Corte ha escluso l'assimilabilità delle dichiarazioni in oggetto alle voci correnti nel pubblico e l'operatività del divieto di cui all'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)