Sez. 6, Sentenza n. 37370 del 14/05/2014 Ud. (dep. 09/09/2014) Rv. 260251 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Presupposti di utilizzabilità delle dichiarazioni "de relato" - Indicazione della fonte diretta - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
In tema di testimonianza indiretta, il divieto posto dal comma settimo dell'art. 195 cod. proc. pen. non opera in maniera automatica ogni qualvolta il testimone non è in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite, ma solo quando, per effetto di tale omessa identificazione, non sia possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell'esistenza ed attendibilità di tale fonte. (In applicazione del principio, la S.C. ha giudicato legittima la ritenuta utilizzabilità, a fini probatori, della testimonianza resa da appartenente alla polizia giudiziaria e relativa ad informazioni apprese da agenti di forza di polizia straniera, non identificati nominativamente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)