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Sez. 3, Sentenza n. 8674 del 13/06/1997 Ud. (dep. 27/09/1997) Rv. 209355 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Presupposti di utilizzabilità - Indicazione da parte del teste "de relato" del solo nome di battesimo della fonte diretta - Sufficienza - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209355-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

È insostenibile nel nostro ordinamento un principio che, in contrasto con quello del libero convincimento del giudice, preveda un meccanismo di preclusione di utilizzabilità della testimonianza indiretta, nonostante l'accertata impossibilità di esame del teste diretto, per sua irreperibilità o, a maggior ragione, per impossibilità della sua identificazione, non riferibile a rifiuto o reticenza del teste indiretto. Nè può ritenersi che la testimonianza indiretta sarebbe, comunque, inutilizzabile per il divieto contenuto nell'art. 195, comma 7, cod.proc.pen., qualora il teste indiretto non sia in grado di indicare, al di là del solo nome di battesimo, la persona da cui abbia appreso la notizia dei fatti illeciti, poiché tale "indicazione" non va, invero, intesa come informazione completa sui dati anagrafici e sull'indirizzo della persona, dalla quale la notizia proviene, bensì come dato oggettivo, in forza del quale risulti indubitabile la sua reale esistenza quale soggetto costituente fonte originaria e diretta della notizia (realtà della quale nella specie i giudici di merito non hanno dubitato, spiegandone le ragioni e ponendo, tuttavia, l'accento sulla impossibilità di rintracciare la donna, conosciuta dalla teste indiretta come Lucia, in un ambiente notoriamente mutevole, come quello della prostituzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)