Sez. 5, Sentenza n. 9242 del 14/05/2004 (Rv. 572886 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE | Verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario - Potere-dovere d'ufficio del giudice - Esercizio in sede di legittimità - Presupposti - Limiti - Fattispecie.
COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE
Il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti e fare applicazione delle medesime anche d'ufficio; pertanto, nel giudizio di cassazione la verifica della compatibilità col diritto comunitario non è condizionata alla deduzione di uno specifico motivo e, come nei casi dello "jus superveniens" e della modifica normativa determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative questioni possono essere conosciute purché l'applicazione alla fattispecie del diritto interno sia ancora controversa costituendo oggetto del dibattito introdotto con i motivi di ricorso (nella specie, non solo non risultava che nel giudizio di merito fosse stata svolta, o sollecitata, la necessaria indagine, ed il conseguente accertamento, in fatto - il carattere di un atto di fusione societaria -, nétale omesso esame era oggetto del motivo di ricorso, neppure sotto il profilo della denuncia di un vizio di motivazione della sentenza, ma in sede di legittimità non veniva nemmeno prospettato il mancato esercizio, da parte del giudice "a quo", del potere di rilevare d'ufficio la compatibilità del diritto interno con la disciplina comunitaria).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)