diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7909 del 09/06/2000 (Rv. 537464 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE | Verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario - Potere - dovere d'ufficio del giudice - Esercizio in sede di legittimità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537464-01

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE

Il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti e fare applicazione delle medesime anche d'ufficio; pertanto, nel giudizio di cassazione la verifica della compatibilità col diritto comunitario non è condizionata alla deduzione di uno specifico motivo e, come nei casi dello "jus superveniens" e della modifica normativa determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative questioni possono essere conosciute purché l'applicazione del diritto interno sia ancora controversa costituendo oggetto del dibattito introdotto con i motivi di ricorso (nella specie si discuteva se il diritto nazionale in materia di INVIM sui conferimenti di immobili fosse conforme al diritto comunitario e la S.C., in applicazione di tale principio, ha ritenuto di dover procedere d'ufficio alla relativa verifica, pur avendo l'amministrazione finanziaria sostenuto nei motivi d'appello l'assenza di contrasto sulla base di ragioni diverse da quelle svolte col ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)