Sez. 5, Sentenza n. 16918 del 31/07/2007 (Rv. 599813 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Fusione di società per incoroporazione - Società incorporante - Detenzione dell'intero capitale della società incorporata - Assoggettamento ad imposta proporzionale - Contrasto con il diritto comunitario - Esclusione - Deducibilità per la prima volta con il ricorso in cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, con riferimento alla fusione di società per incorporazione, la contestazione da parte dell'Ufficio della possibilità di invocare, in applicazione del principio di effettività del diritto comunitario, l'art. 4 della direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969 (come modificata dalla direttiva n. 73/80/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1973, e dalla direttiva n. 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985), indipendentemente dalle ragioni poste a base della relativa deduzione, vale ad introdurre, anche in sede di legittimità, ed analogamente a quanto accade in presenza di una pronuncia di illegittimità costituzionale o di "ius superveniens", l'indagine alla sussistenza del presupposto in presenza del quale la predetta disposizione potrà applicarsi. In particolare, potrà accertarsi o la sussistenza di un effettivo conferimento nel capitale dell'incorporante (fatto questo che giustificherà l'esenzione dall'imposta proporzionale) o il caso in cui l'incorporante detenga già l'intero capitale dell'incorporata (fatto questo che implicherà l'esclusione del beneficio). Tuttavia, in una situazione in cui la questione dell'accertamento dei presupposti di fatto non risulta trattata in alcun modo nei precedenti gradi di giudizio, non è possibile demandare alcun accertamento di fatto al giudice, restando escluso che questi debba accertare, di ufficio, l'esistenza di elementi ostativi all'applicazione della norma comunitaria.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 4 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 09/04/1973 num. 80, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303, Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2505, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)