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Sez. 1, Sentenza n. 1095 del 23/02/1998 Cc. (dep. 14/03/1998) Rv. 210022 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI | Diversa valutazione degli elementi di fatto già apprezzati dal perito o dal giudice - Configurabilità come prova nuova - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210022-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI

In tema di revisione, non costituisce prova nuova ai sensi dell'art. 630, lett. c)- cod. proc. pen. una diversa valutazione tecnico-scientifica degli elementi fattuali già noti ai periti e al giudice, che - nel postulare la sopravvenuta esperibilità di una diversa e più affidabile metodologia d'indagine peritale - si risolva in realtà nella reiterazione di apprezzamenti critici in ordine a dati ontologici ed emergenze oggettive già conosciuti e apprezzati nel giudizio, in violazione del principio dell'improponibilità, mediante la revisione, di ulteriori prospettazioni di situazioni già constatate. (Fattispecie relativa alla richiesta di una cd. "superperizia" sul DNA che avrebbe consentito, secondo l'istante, accertamenti più sofisticati sul reperto sanguigno, tali da poter escludere il suo coinvolgimento nell'omicidio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)