Sez. 5, Sentenza n. 2982 del 26/11/2009 Cc. (dep. 22/01/2010) Rv. 245840 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Prove fondate su tecniche diverse e innovative - Sussumibilità nell'ambito delle prove nuove, ex art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. - Fattispecie: metodologia MMPI - 2 e MILLON clinical Mutiaxial Inventory III.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI
Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire prove nuove, ex art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., le prove che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto inammissibile l'istanza di revisione fondata sulla produzione di una consulenza di parte attuata con metodologia MMPI-2 e Millon Clinical Multiaxial Inventory III non disponibile nel corso del processo e tale da consentire una valutazione della capacità di intendere e di volere del soggetto all'epoca dei fatti, utile ai fini del riconoscimento del vizio di mente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)