Sez. 1, Sentenza n. 26637 del 28/05/2008 Cc. (dep. 02/07/2008) Rv. 240869 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | "Nuove prove" - Prove fondate su tecniche diverse e innovative - Condizioni per l'ammissibilità della richiesta di revisione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI
Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili. (Nella concreta fattispecie, la Corte di Cassazione ha escluso che potesse considerarsi "prova nuova" una indagine ematochimica con la tecnica del "luminol", rilevando che essa non sarebbe stata risolutiva ove avesse prodotto risultati negativi, e quindi avrebbe prospettato un esito uguale a quello avutosi con le tecniche precedentemente usate).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)