Sez. L, Sentenza n. 12911 del 04/12/1992 (Rv. 479883 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Invalidità personale - In genere | Risarcimento del danno biologico - Implicazione di quello per l'invalidità - Esclusione - Portata - Danno biologico, danno morale e danno da perdita da mancato reddito per perdita della capacità lavorativa - Distinzione - Fattispecie.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Invalidità personale - In genere
Il risarcimento del danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto, constantemente presente in ogni fatto illecito che rechi danno alla persona, deve essere liquidato anche in difetto di criteri obiettivi per l'esatta quantificazione del pregiudizio, stante il potere dovere del giudice di ricorrere ad una valutazione equitativa; né ciò comporta una duplicazione nella liquidazione di un elemento del danno, in relazione a quello connesso all'invalidità lavorativa, trattandosi invece di una più completa valutazione riferita all'ambito del danno alla salute, diverso ontologicamente sia dal danno cosiddetto morale, sia dal danno da perdite o da mancato reddito in dipendenza della perdita di capacità lavorativa. (Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito che ha determinato nel triplo della pensione sociale, ragguagliato alla percentuale di invalidità, il risarcimento del danno subito dal lavoratore per un infortunio verificatosi a causa della violazione da parte del datore di lavoro di norme antinfortunistiche, in relazione al disposto dell'art. 2087 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)