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Sez. 3, Sentenza n. 477 del 23/01/1996 (Rv. 495533 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno biologico - Nozione - Liquidazione equitativa - Criterio indicato dall'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976 (convertito con legge n. 39 del 1977) - Utilizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495533-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

Nella liquidazione equitativa del danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità' psicofisica della persona in se considerata, indipendentemente dalle ripercussioni che essa può' comportare sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto, non può' essere utilizzato il criterio indicato dall'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito con legge 26 febbraio 1977 n. 39), che si riferisce al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)