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Sez. L, Sentenza n. 2709 del 24/02/2001 (Rv. 544162 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Infortunio sul lavoro - Danno biologico da invalidità temporanea - Liquidazione in aggiunta alla corresponsione della indennità di inabilità temporanea - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544162-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

In tema di infortuni sul lavoro, la liquidazione del danno biologico in aggiunta alla corresponsione della indennità di inabilità temporanea non costituisce un inammissibile duplicato di questa, avuto riguardo al differente fondamento dei due istituti, ricollegandosi il primo ad un pregiudizio di natura non patrimoniale, la seconda alla riduzione della capacità lavorativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)