Sez. L, Sentenza n. 11758 del 01/08/2003 (Rv. 565614 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Retribuzioni perse - Deduzione delle somme percepite a titolo di pensione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a dipendente postale collocato a riposo al raggiungimento della massima anzianità contributiva in forza di clausola contrattuale illegittimità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso collocamento a riposo sulla base di clausola contrattuale dichiarata nulla, come nel caso di licenziamento illegittimo del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a quest'ultimo, commisurato alle retribuzioni perse a seguito del provvedimento fino alla riammissione in servizio, non deve essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti dall'interessato a titolo di pensione, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e contribuzione stabiliti dalla legge, sicché le utilità economiche che il lavoratore ne ritrae, dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all'operatività della regola della "compensatio lucri cum damno". (Fattispecie relativa a dipendente postale collocato a riposo al raggiungimento della massima anzianità contributiva in forza di clausola, illegittima, contenuta nell'accordo integrativo del contratto collettivo del 26 novembre 1994)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)