Sez. L, Sentenza n. 13871 del 14/06/2007 (Rv. 597666 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Deduzione delle somme percepite a titolo di pensione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a dipendente postale collocato a riposo al raggiungimento della massima anzianità contributiva in forza di clausola contrattuale collettiva illegittima.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di collocamento a riposo sulla base di clausola contrattuale dichiarata nulla, come nell'ipotesi di licenziamento illegittimo del lavoratore, le somme percepite dal lavoratore ingiustamente licenziato a titolo di trattamento previdenziale e pensionistico non sono in alcun modo ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito, atteso che il diritto al pensionamento discende dal verificarsi di requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla legge e si sottraggono, pertanto, all'operatività della regola della "compensatio lucri cum damno", con la conseguenza che le relative somme non possono configurarsi come un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore detraibile dall'ammontare del risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro, in quanto la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento, facendo venir meno il presupposto del pensionamento, travolge "ex tunc" lo stesso diritto dell'assicurato alla prestazione previdenziale e lo espone all'azione di ripetizione dell'indebito da parte del soggetto erogatore della pensione. (Fattispecie relativa a dipendente postale collocato a riposo al raggiungimento della massima anzianità contributiva in forza di clausola, dichiarata illegittima, contenuta nell'accordo integrativo del CCNL del 26 novembre 1994).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)