diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4552 del 05/03/2004 (Rv. 570818 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Clausola dell'accordo integrativo al CCNL di risoluzione automatica del rapporto al compimento della massima anzianità contributiva - Illegittimità - Conseguenze - Diritto del lavoratore alla percezione delle retribuzioni - Sussistenza - Decorrenza.
Stato
decisa il 2004-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570818-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE

Con riferimento al rapporto lavorativo privatizzato dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane, in caso di comunicazione datoriale della cessazione del rapporto di lavoro fondata sulla clausola contenuta nell'accordo integrativo del contratto collettivo che prevede che il rapporto di lavoro si risolve automaticamente al raggiungimento della massima anzianità contributiva, attesa la nullità di detta clausola, il rapporto prosegue e permangono gli obblighi reciproci delle parti di prestazione lavorativa e di corresponsione della retribuzione; essendo peraltro quest'ultima dovuta soltanto dal momento della costituzione in "mora credendi" del datore di lavoro mediante l'offerta delle prestazioni da parte del dipendente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)