Sez. 1, Sentenza n. 23506 del 19/11/2010 (Rv. 614752 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sentenza di accoglimento dell'appello - Deposito in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007 - Impugnazione - Disposizioni riformate - Applicabilità - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Termine previsto dall'art. 18 legge fall. - Decorrenza - Dalla notifica o dalla comunicazione della sentenza impugnata.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, al ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello, depositata successivamente al 1 gennaio 2008, data di entrata in vigore del predetto decreto, e resa sull'appello proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, si applica l'art.18, comma 14, del testo riformato, per cui il termine di trenta giorni per l'impugnazione decorre dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)