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Sez. 1, Sentenza n. 6705 del 19/03/2010 (Rv. 612481 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE | Sentenze già notificate al 31 dicembre 2007 - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Proposizione in data successiva al 31 dicembre 2007 - Termine ex art. 18, quattordicesimo comma, della legge fall. - Applicabilità - Decorrenza dal 1° gennaio 2008 - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612481-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - IN GENERE

Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, le disposizioni della normativa riformata trovano applicazione immediata, ai sensi dell'art. 22 del predetto d.lgs., sia per la fase prefallimentare che si conclude con la sentenza di fallimento, sia per quest'ultima e per tutte le successive fasi di impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione; ne consegue che, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione in data successiva al 31 dicembre 2007, trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall'art. 18, quattordicesimo comma, della legge fall., il quale decorre, per le sentenze già notificate alla predetta data, dall'entrata in vigore della nuova normativa, sempre che prima della sua scadenza non venga a compiersi il termine precedentemente previsto di sessanta giorni, conformemente ad un principio generale desumibile dall'art. 252 disp. att. cod. civ. volto a tutelare l'esercizio dei diritti nella fase di transizione tra la vigenza di un termine maggiore e quella di applicabilità di un termine di minore durata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)